IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Paoli Mattolini Leda, nata a Sesto Fiorentino il  16  febbraio
 1913, residente a Firenze, via Covacchia, 1, imputata:
       a)  della  contravvenzione  di  cui  all'art.  2, ventiseiesimo
 comma, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, perche', trovandosi nelle
 condizioni  indicate  in  tale  norma, nella sua qualita' di titolare
 della ditta individuale omonima con sede in Firenze, via Collodi, 11,
 pur  avendo  effettuato,  nell'anno 1986, acquisti senza applicazione
 d'imposta per L. 26.197.000, non provvedere alla regolarizzazione nei
 modi e nei termini indicati nell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. n.
 633/1972. Accertato in Firenze il 4 gennaio 1989;
       b)  della  contravvenzione  di cui agli artt. 1, secondo comma,
 nn. 1 e 2, della legge 7 agosto  1982,  n.  516,  8  della  legge  n.
 4/1989,   perche'  nella  sua  qualita'  indicata  sub  a)  con  piu'
 violazioni commesse in esecuzione della medesima risoluzione,  avendo
 effettuato, nell'anno 1987, cessioni di beni o prestazioni di servizi
 ne ometteva la fatturazione e l'annotazione nelle scritture contabili
 obbligatorie  ai  fini  dell'Iva  e delle imposte sui redditi, per un
 ammontare dei  corrispettivi  di  L.  134.680.000,  superiore  al  2%
 dell'ammontare dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione
 presentata. Accertato in Firenze il 4 gennaio 1989;
       c) della contravvenzione di cui all'art. 1, ultimo comma, della
 legge 7 agosto 1982, n. 516, perche' nella sua qualita' indicata  sub
 a),  nell'anno  1987,  non  teneva  il  registro dei corrispettivi in
 conformita' dell'art. 22 del d.P.R. n. 600/1973, provvedendo alla sua
 vidimazione  soltanto  il  10  febbraio 1988, pur avendovi effettuato
 registrazioni fin dal 29 ottobre 1987.  Accertato  in  Firenze  il  4
 gennaio 1989;
       d)  del  delitto  di cui agli artt. 4, primo comma, n. 7, della
 legge 7 agosto 1982, n. 516, 8 della legge n. 4/1929,  perche'  nella
 sua  qualita'  indicata  sub  a),  con  piu'  violazioni  commesse in
 esecuzione della medesima risoluzione, al fine di evadere le  imposte
 sui  redditi  e  l'Iva,  ovvero  di consentire tale evasione a terzi,
 essendo titolare di redditi di  impresa,  redigeva  le  dichiarazioni
 annuali  dei  redditi  relative  agli  anni 1986 e 1987, dissimulando
 componenti positivi e simulando componenti negativi del reddito, tali
 da  alterare  in  misura  rilevante  il risultato delle dichiarazioni
 stesse (anno 1986: dissimulazione di componenti positive  pari  a  L.
 26.197.000;  anno  1987: dissimulazione di componenti positivi per L.
 134.680.000). Accertato in Firenze il 4 gennaio 1989;
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale n. 19/89A contro Paoli
 Mattolini Leda, imputata - tra l'altro -  del  delitto  di  cui  agli
 artt.  4,  primo  comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, e 8
 della legge n. 4/1929;
    Vista  la  nota  18  gennaio  1989 del sostituto procuratore della
 Repubblica,  con  la  quale  si  chiede   sollevarsi   questione   di
 legittimita'  costituzionale della norma incriminatrice or ora citata
 "per contrasto con l'art. 23  della  Costituzione",  con  conseguente
 trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e sospensione del
 giudizio;
    Premesso che la norma stessa punisce il comportamento di colui che
 dissimulando componenti positivi ovvero simulando componenti negativi
 del  reddito,  determina  una  alterazione  in  misura  rilevante del
 risultato della dichiarazione dei redditi;
    Ritenuto  che  la  questione  sollevata  dal p.m. e' rilevante, in
 quanto l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
 della norma in esame farebbe venire meno l'ipotizzabilita' stessa del
 reato ascritto  all'imputata,  per  difetto  di  uno  degli  elementi
 costitutivi;
    Ritenuto  -  altresi' - che la questione non appare manifestamente
 infondata, in rapporto - quantomeno - all'art. 25 della  Costituzione
 (giova  qui  ricordare  che  la Corte di cassazione, con ordinanza n.
 374/I   del   12   febbraio   1988,   ha   sollevato   eccezione   di
 incostituzionalita'  della  norma in discorso in relazione agli artt.
 25, secondo comma, e  3  della  Costituzione),  dal  momento  che  il
 legislatore non ha indicato alcun parametro - numerico o concettuale,
 ma comunque oggettivo - di riferimento per la individuazione concreta
 dei casi in cui sussiste uno scarto notevole, e penalmente rilevante,
 fra il reddito dichiarato e quello effettivamente imponibile, ma ha -
 invece  -  lasciato  all'interprete la determinazione dell'evento del
 reato e cioe' della "alterazione in misura rilevante"  del  risultato
 della  dichiarazione:  espressione - quest'ultima - che non permette,
 nella sua indeterminatezza, di individuare con certezza il  precetto,
 al  fine di giudicare quando un determinato comportamento di evasione
 fiscale   abbia   superato   la   soglia   dell'illecito    meramente
 amministrativo, posto che soltanto oltre un certo limite si configura
 un illecito penale;
    Ritenuto  che, per le suesposte considerazioni, il legislatore non
 sembra  aver  rispettato,  nel  configurare  la  norma  in  esame,  i
 principi'  costituzionali  di  tassativita'  e  determinatezza  delle
 opitesi di reato, per i quali il giudice deve essere posto  in  grado
 di  esprimere  un  giudizio  di corrispondenza del caso concreto alla
 norma di legge in base a criteri oggettivi e controllabili;
    Poiche', mancando a questo giudice elementi certi in base ai quali
 valutare l'avvenuta violazione - o  meno  -  da  parte  dell'imputata
 della   norma  in  discussione,  si  ritiene  la  proposta  eccezione
 meritevole  di  essere  demandata  alla  Corte   costituzionale   con
 riferimento all'art. 25 della Costituzione;