IL GIUDICE ISTRUTTORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Paoli Mattolini Leda, nata a Sesto Fiorentino il 16 febbraio 1913, residente a Firenze, via Covacchia, 1, imputata: a) della contravvenzione di cui all'art. 2, ventiseiesimo comma, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, perche', trovandosi nelle condizioni indicate in tale norma, nella sua qualita' di titolare della ditta individuale omonima con sede in Firenze, via Collodi, 11, pur avendo effettuato, nell'anno 1986, acquisti senza applicazione d'imposta per L. 26.197.000, non provvedere alla regolarizzazione nei modi e nei termini indicati nell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972. Accertato in Firenze il 4 gennaio 1989; b) della contravvenzione di cui agli artt. 1, secondo comma, nn. 1 e 2, della legge 7 agosto 1982, n. 516, 8 della legge n. 4/1989, perche' nella sua qualita' indicata sub a) con piu' violazioni commesse in esecuzione della medesima risoluzione, avendo effettuato, nell'anno 1987, cessioni di beni o prestazioni di servizi ne ometteva la fatturazione e l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi, per un ammontare dei corrispettivi di L. 134.680.000, superiore al 2% dell'ammontare dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata. Accertato in Firenze il 4 gennaio 1989; c) della contravvenzione di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, perche' nella sua qualita' indicata sub a), nell'anno 1987, non teneva il registro dei corrispettivi in conformita' dell'art. 22 del d.P.R. n. 600/1973, provvedendo alla sua vidimazione soltanto il 10 febbraio 1988, pur avendovi effettuato registrazioni fin dal 29 ottobre 1987. Accertato in Firenze il 4 gennaio 1989; d) del delitto di cui agli artt. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, 8 della legge n. 4/1929, perche' nella sua qualita' indicata sub a), con piu' violazioni commesse in esecuzione della medesima risoluzione, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, ovvero di consentire tale evasione a terzi, essendo titolare di redditi di impresa, redigeva le dichiarazioni annuali dei redditi relative agli anni 1986 e 1987, dissimulando componenti positivi e simulando componenti negativi del reddito, tali da alterare in misura rilevante il risultato delle dichiarazioni stesse (anno 1986: dissimulazione di componenti positive pari a L. 26.197.000; anno 1987: dissimulazione di componenti positivi per L. 134.680.000). Accertato in Firenze il 4 gennaio 1989; Letti gli atti del procedimento penale n. 19/89A contro Paoli Mattolini Leda, imputata - tra l'altro - del delitto di cui agli artt. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, e 8 della legge n. 4/1929; Vista la nota 18 gennaio 1989 del sostituto procuratore della Repubblica, con la quale si chiede sollevarsi questione di legittimita' costituzionale della norma incriminatrice or ora citata "per contrasto con l'art. 23 della Costituzione", con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospensione del giudizio; Premesso che la norma stessa punisce il comportamento di colui che dissimulando componenti positivi ovvero simulando componenti negativi del reddito, determina una alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione dei redditi; Ritenuto che la questione sollevata dal p.m. e' rilevante, in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma in esame farebbe venire meno l'ipotizzabilita' stessa del reato ascritto all'imputata, per difetto di uno degli elementi costitutivi; Ritenuto - altresi' - che la questione non appare manifestamente infondata, in rapporto - quantomeno - all'art. 25 della Costituzione (giova qui ricordare che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 374/I del 12 febbraio 1988, ha sollevato eccezione di incostituzionalita' della norma in discorso in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione), dal momento che il legislatore non ha indicato alcun parametro - numerico o concettuale, ma comunque oggettivo - di riferimento per la individuazione concreta dei casi in cui sussiste uno scarto notevole, e penalmente rilevante, fra il reddito dichiarato e quello effettivamente imponibile, ma ha - invece - lasciato all'interprete la determinazione dell'evento del reato e cioe' della "alterazione in misura rilevante" del risultato della dichiarazione: espressione - quest'ultima - che non permette, nella sua indeterminatezza, di individuare con certezza il precetto, al fine di giudicare quando un determinato comportamento di evasione fiscale abbia superato la soglia dell'illecito meramente amministrativo, posto che soltanto oltre un certo limite si configura un illecito penale; Ritenuto che, per le suesposte considerazioni, il legislatore non sembra aver rispettato, nel configurare la norma in esame, i principi' costituzionali di tassativita' e determinatezza delle opitesi di reato, per i quali il giudice deve essere posto in grado di esprimere un giudizio di corrispondenza del caso concreto alla norma di legge in base a criteri oggettivi e controllabili; Poiche', mancando a questo giudice elementi certi in base ai quali valutare l'avvenuta violazione - o meno - da parte dell'imputata della norma in discussione, si ritiene la proposta eccezione meritevole di essere demandata alla Corte costituzionale con riferimento all'art. 25 della Costituzione;